Sviluppo (dir. int.) (Contributo in volume (capitolo o saggio))

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  • Sviluppo (dir. int.) (Contributo in volume (capitolo o saggio)) (literal)
Anno
  • 2010-01-01T00:00:00+01:00 (literal)
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  • Della Fina V. (2010)
    Sviluppo (dir. int.)
    Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma (Italia) in Enciclopedia giuridica, 2010
    (literal)
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  • Della Fina V. (literal)
Pagina inizio
  • 1 (literal)
Pagina fine
  • 6 (literal)
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  • Roma (literal)
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  • Enciclopedia giuridica (literal)
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  • XVIII aggiornamento (literal)
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  • Voce pubblicata nel vol. XVIII aggiornamento (literal)
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  • Istituto di studi giuridici internazionali (literal)
Titolo
  • Sviluppo (dir. int.) (literal)
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  • Enciclopedia giuridica Treccani (literal)
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  • 9788812000371 (literal)
Abstract
  • La questione dello sviluppo e delle problematiche giuridiche ad essa collegate sono analizzate nel contesto del diritto internazionale e del diritto delle Nazioni Unite. Le origini del \"diritto internazionale dello sviluppo\" risalgono alla metà degli anni '60 quando è stata coniata tale espressione per indicare una nuova branca del diritto internazionale costituita dall'insieme di norme dirette a regolare i rapporti fra Stati con un diverso grado di sviluppo economico, al fine di colmare gli squilibri esistenti e facilitare lo sviluppo della comunità internazionale nel suo complesso. La dottrina internazionalistica che ha sostenuto l'esistenza di uno ius speciale nel settore dello sviluppo ha subito l'influenza dall'atteggiamento assunto dai paesi meno avanzati che, numericamente maggioritari nell'ambito dell'Assemblea generale dell'ONU, hanno richiesto di modificare in senso equitativo le norme che regolavano le relazioni economiche, commerciali e finanziarie tra gli Stati. Su iniziativa degli Stati di nuova indipendenza, l'Assemblea generale ha infatti adottato numerose risoluzioni nei campi economico e sociale, alcune delle quali contengono solenni dichiarazioni di principio che hanno contribuito ad innovare il diritto internazionale nel settore considerato. L'azione normativa dell'ONU ha consentito il passaggio dalla dimensione economica dello sviluppo, affermatasi negli anni '60, alla dimensione sociale, che coniuga la crescita economica dei paesi arretrati con gli obiettivi di carattere sociale. In tale contesto rilevano l'elaborazione del concetto di \"sviluppo umano\" da parte dell'UNDP e l'affermazione del principio dello sviluppo sostenibile, che ha inteso coniugare il progresso economico con la protezione ambientale e lo sviluppo sociale. A livello internazionale, è ancora controversa la questione relativa alla configurazione del diritto allo sviluppo quale diritto umano, anche se la prassi più recente sembra inquadrare il diritto allo sviluppo piuttosto come \"diritto ad avere accesso ad un processo di sviluppo\", finalizzato a migliorare le condizioni di vita dei singoli individui e delle collettività. Una tematica strettamente collegata alla questione dello sviluppo dei paesi meno avanzati è la cooperazione internazionale, che assume diverse forme a seconda dei soggetti interessati, del fondamento giuridico su cui riposa e dei contenuti. Nel quadro della cooperazione internazionale per lo sviluppo assumono un particolare rilievo le attività svolte dall'ONU, tramite gli organi sussidiari a ciò preposti, e dagli istituti specializzati per dare attuazione alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite sulla cooperazione economica e sociale e realizzare gli Obiettivi di sviluppo del Millennio contenuti nella risoluzione dell'Assemblea generale n. 55/2 del settembre 2000. Le attività operative di cooperazione allo sviluppo sono tuttavia condizionate dalla mancanza di adeguate risorse finanziarie. Nell'ambito dell'ONU e degli enti ad essa collegati, la cooperazione allo sviluppo è finanziata tramite il metodo della contribuzione volontaria degli Stati donatori, i quali in questo modo sono liberi di decidere l'an e il quantum dei contributi e di stabilire la destinazione delle risorse. Fin dai primi anni di vita delle Nazioni Unite, gli Stati occidentali hanno infatti posto l'esigenza di reperire contributi volontari per sostenere i programmi di assistenza tecnica, escludendo che dalle disposizioni della Carta in materia di cooperazione economica e sociale derivasse l'obbligo contributivo ai sensi dell'art. 17, par. 2, dello Statuto. La prassi mostra infatti che gli Stati industrializzati sono ancora oggi ben al di sotto della soglia dello 0,7% del PIL da destinare all'aiuto pubblico allo sviluppo, target indicato dall'Assemblea generale negli anni '70 e ribadito nel 2002 al Vertice di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile e alla Conferenza di Monterrey sul finanziamento allo sviluppo e nel 2008 alla Conferenza di Doha sul seguito di Monterrey. (literal)
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