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Articolo 6 (Donne con disabilità) (Contributo in volume (capitolo o saggio))
- Type
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- Articolo 6 (Donne con disabilità) (Contributo in volume (capitolo o saggio)) (literal)
- Anno
- 2010-01-01T00:00:00+01:00 (literal)
- Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#doi
- 10.4399/978885483402611 (literal)
- Alternative label
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- Pagina inizio
- Pagina fine
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- http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/catalogo/9788854834026-detail.html (literal)
- Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#titoloVolume
- La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Commentario (literal)
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- Volume a cura di Sergio Marchisio, Rachele Cera, Valentina Della Fina (literal)
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- Si tratta di un commento allArticolo 6 (Donne con disabilità) della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità entrata in vigore nel 2008 (pp. 105-118) (literal)
- Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#affiliazioni
- Istituto di studi giuridici internazionali (literal)
- Titolo
- Articolo 6 (Donne con disabilità) (literal)
- Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#inCollana
- La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Commentario (literal)
- Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#isbn
- 978-88-548-3402-6 (literal)
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- Sergio Marchisio; Rachele Cera; Valentina Della Fina (literal)
- Abstract
- L'art. 6 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità rientra nel novero delle norme pattizie internazionali che proteggono un gruppo sociale debole, costituto dalle donne e dalle minori disabili, per predisporre forme di tutela rafforzata. Nella normativa internazionale dei diritti umani l'art. 6 rileva sotto diversi profili. Anzitutto, colma il vuoto normativo della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW) del 1979 che non contiene una norma sulle donne con disabilità. In secondo luogo, la disposizione estende la protezione anche alle minori che, in ragione della tenera età, possono essere esposte a rischi maggiori di discriminazione. Infine, l'art. 6 costituisce la prima norma convenzionale che contiene un riferimento alle \"discriminazioni multiple\", facendo registrare un'evoluzione della normativa internazionale antidiscriminatoria in quanto tale concetto è più ampio rispetto a quello di \"discriminazione\" contenuto nell'art. 1 della CEDAW.
La discriminazione multipla individua infatti una situazione in cui una persona è discriminata sulla base di diversi fattori di rischio in ambiti e momenti differenti, ma i cui effetti determinano una lesione della dignità personale maggiore rispetto a quella derivante dalla semplice sommatoria dei singoli fattori di rischio. Il concetto di \"discriminazione multipla\" è stato introdotto nelle dottrina giuridica alla fine degli anni '80 da parte di autori afro-americani per identificare le forme di discriminazione subite dalle donne di colore. In alcuni paesi anglosassoni tale nozione è stata applicata in sede giurisdizionale, anche in riferimento a casi in cui le vittime erano persone con disabilità, al fine di determinare l'ammontare del risarcimento e la pena inflitta al responsabile di tale forma di discriminazione. A livello universale, è solo con la Dichiarazione di Durban del 2001 contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza, adottata a conclusione dell'omonima Conferenza mondiale, che l'espressione \"discriminazioni multiple\" viene formalizzata in un atto internazionale anche se sprovvisto di effetti giuridici vincolanti. Sul piano regionale europeo, un riferimento a tale concetto è contenuto in un considerando della Direttiva 2000/78/CE concernente la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, manca tuttavia una disposizione vincolante in materia nel quadro della normativa antidiscriminatoria dell'Unione europea (UE). Tale lacuna ha avuto riflessi anche negli ordinamenti interni, compreso quello italiano, in quanto la maggior parte delle normative nazionali di recepimento degli atti dell'UE riguardanti la discriminazione non contempla disposizioni sulle \"discriminazioni multiple\". (literal)
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